Art. 26.
(Trattamento economico e assicurativo).

      1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al medesimo comma.
      3. Il trattamento economico di cui al comma 2 deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).
      4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente che lo assume, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione

 

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malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
      5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente che procede all'assunzione del personale con gli istituti assicurativi.
      6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
      7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente che ha assunto il personale provvede altresì ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi e da infermità contratte durante il servizio o a causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o a causa del servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.